Articolo 12
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento AGCOM n.73/16/CONS, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/RN resi disponibili sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
2. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 2, i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, che abbiano reso la comunicazione di cui al medesimo comma 2, interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/RN resi disponibili sul sito web dell’Autorità./comunicato