Ordinanza per il conferimento dei rifiuti nel centro storico

Definiti il divieto di abbandono indiscriminato e gli orari per utenze domestiche e non domestiche

 

Divieto di abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo pubblico e conferimento di rifiuti disciplinato secondo gli orari e tipologia di rifiuto. È quanto prevede l’Ordinanza Dirigenziale n. 256 del 29 maggio 2017 a firma dell’ing. Amedeo D’Onghia sul conferimento dei rifiuti solidi urbani nel centro storico per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2017 (salvo proroghe).

 

DIVETO DI ABBANDONO – È disposto il divieto di abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi tipologia.

 

UTENZE DOMESTICHE – Il conferimento dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire in sacchetti ben legati. I sacchetti vanno posizionati sulla strada prospiciente il civico ogni giorno dalle ore 6.00 alle ore 8.00 (con ritiro da parte degli operatori a partire dalle ore 8.00) e dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (con ritiro da parte degli operatori a partire dalle ore 14.00).

In alternativa al servizio porta a porta l’utente può conferire il proprio rifiuto indifferenziato negli appositi contenitori o cassonetti stradali posizionati all’esterno del centro storico, ove presenti.

 

UTENZE NON DOMESTICHE – Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in appositi contenitori carrellati e/o bustoni. La frazione indifferenziata e organica dovrà avvenire ogni giorno a partire dalla chiusura dell’attività e comunque non oltre le ore 4.00 (con ritiro da parte degli operatori a partire dalle ore 4.00) del mattino; frazione differenziata dal lunedì al sabato (plastica, carta/cartone e vetro) non oltre le ore 14.00 (con ritiro da parte degli operatori a partire dalle ore 14.00).

 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE – A coloro che non rispetteranno gli orari e/o le modalità di conferimento dei rifiuti a piano strada verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300; l’abbandono o il deposito di rifiuti ingombranti o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee sarà sanzionata da € 300 a € 3.000. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Chiunque viola i divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.